Assegno Unico Universale per i figli
Dal 1° marzo 2022 che entrerà in vigore una delle principali novità del D.Lgs. 230 del 21.12.2021 che riguarda l’introduzione dell’Assegno Unico Universale per i figli.
Prevede che l’erogazione dell’assegno avvenga direttamente da parte dell’INPS (quindi NON sarà più inserito in busta paga, gli aventi diritto riceveranno due diversi pagamenti, uno relativo allo stipendio, versato dall’ente presso cui presta servizio, e uno direttamente dall’INPS, in momenti del mese presumibilmente diversi).
L’assegno unico universale andrà ad abrogare, sempre dal 1° marzo 2022, l’assegno per il nucleo famigliare, nonché le detrazioni fiscali per figli a carico oggi riconosciute dal datore di lavoro a mezzo cedolino paga.
L’Assegno Unico Universale per i figli deve essere richiesto dal lavoratore interessato (con cadenza annuale) presentando specifica istanza tramite portale web dell’INPS con il proprio SPID, tramite contact center oppure mediante intermediari abilitati (es. Enti di Patronato – Caf).
L’assegno Unico Universale per i figli è riconosciuto ai nuclei familiari:
• per ogni figlio minorenne a carico e a decorrere dal 7° mese di gravidanza;
• per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del 21° anno di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
– frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
– svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
– sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
– svolga il servizio civile universale;
• per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
L’importo mensile varia in base all’ISEE, da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minorenne ad un minimo di 50 euro. Per ciascun figlio maggiorenne, fino al compimento del 21° anno di età, l’importo varia invece da 85 euro mensili a 25 euro mensili. La maggiorazione varia in caso di figli successivi al secondo, con disabilità, in caso di madri di età inferiore ai 21 anni, oppure nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito di lavoro. In assenza di ISEE al momento della domanda, l’assegno spetta sulla base dei dati autodichiarati. In caso di ISEE presentato entro il 30 giugno, la prestazione viene conguagliata e spettano tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo; nell’ipotesi di ISEE presentato dal 1° luglio, la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione dell’ISEE; in assenza di ISEE oppure ISEE pari o superiore a 40.000 euro, la prestazione spettante viene calcolata con l’importo minimo.
Bonus 100 euro (ex bonus Renzi)
Dal 1° gennaio 2022 viene abolito il bonus di 100 euro e sostituito con nuove detrazioni IRPEF sui redditi da lavoro. Il Bonus di 100 euro continuerà ad essere riconosciuto in caso di reddito inferiore ai 15.000 euro e, solo per specifiche condizioni, fino a 28.000, mentre viene abolito completamente per i lavoratori con redditi compresi tra 28.000 e 40.000 euro. Queste novità sono contenute nella Legge di Bilancio 2022.
Per i redditi compresi tra i 15.000 e i 28.000 il bonus spetta se l’importo delle detrazioni spettanti supera l’imposta lorda dovuta.
Il trattamento integrativo sarà riconosciuto per un ammontare non superiore a 1.200 euro. Il calcolo sarà effettuato sulla base della differenza tra le detrazioni (familiari a carico, redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione, mutui agrari e immobiliari per la prima casa contratti dino al 31.12.2021, erogazioni liberali, spese sanitarie nei limiti previsti dall’articolo 15 del TUIR, rate non fruite relative alla detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica per spese sostenute fino al 31.12.2021) e l’IRPEF lorda.