Banca delle Ore – AULSS 8

Gentili Colleghi,

diamo alcune delucidazioni in merito alla Banca ore che è un istituto previsto dall’art.48 del CCNL (contratto collettivo nazionale del lavoro) firmato in data 22/11/2022. L’istituto prevede la possibilità per il lavoratore di attivare un conto individuale dove far confluire le ore di lavoro straordinario, debitamente autorizzate dal proprio responsabile. Nel conto individuale non confluiscono le ore prestate in chiamate per assenza improvvisa (da gennaio 2025 timbrate con codice 12) che continueranno ad essere liquidate come in precedenza. 

ADESIONE E RECESSO

La richiesta deve essere fatta dal lavoratore tramite apposita sezione nell’angolo del dipendente e può avvenire per ogni anno solare entro il 15 novembre con validità dal 1 gennaio dell’anno successivo, fino ad eventuale revoca del dipendente stesso. E’ possibile recedere dalla banca delle ore in qualsiasi momento, sempre tramite angolo del dipendente, il recesso decorre dal 1 gennaio dell’anno successivo. Le ore accantonate possono essere chieste in pagamento o recuperate. Non possono aderire alla Banca Ore i titolari di incarichi di funzione organizzativo professionale di complessità media ed elevata. 

In base alle adesioni e alle risorse disponibili (fondi contrattuali) a gennaio di ogni anno l’Azienda comunicherà la percentuale di ore straordinarie che potranno essere liquidate.

PAGAMENTO DELLE MAGGIORAZIONI

Le maggiorazioni sono un incremento del valore dell’ora straordinaria a seconda del momento in cui la si è maturata (15% in più ore straordinarie in giorni feriali, 30% ore straordinarie nei giorni festivi, 50% festivo notturno). Aderendo alla banca delle ore ogni due mesi vengono automaticamente liquidate queste maggiorazioni maturate. 

MODALITA’ DI FRUIZIONE 

Il pagamento delle ore accantonate depurate dalle maggiorazioni già corrisposte può essere richiesto entro il 15 novembre dell’anno di riferimento sempre tramite l’angolo del dipendente. La richiesta può essere fatta anche per una quota parziale delle ore ed il pagamento viene effettuato entro il mese di febbraio dell’anno successivo. Le ore che non vengono richieste in pagamento possono essere recuperate come riposi compensativi entro il 31/12 dell’anno successivo di accantonamento. Eventuali recuperi vanno concordati e autorizzati dalla responsabile di servizio. Se alla data del 31/12 non è stato possibile concordare il recupero, le ore verranno liquidate d’ufficio. In prima applicazione il termine di adesione è fissato per il 15 Marzo 2025 e confluiranno nel conto individuale le ore maturate da gennaio 2025.

CONSIDERAZIONI FINALI 

Questo istituto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro consente una gestione personalizzata delle proprie ore straordinarie con la retribuzione delle maggiorazioni in via automatica. Tuttavia i limiti previsti dal regolamento sono sempre i medesimi alla possibilità di recuperare le ore e la capienza dei fondi contrattuali per liquidare le ore straordinarie maturate. Consideriamo l’applicazione dell’istituto un passo in avanti sulla possibilità di gestione da parte del lavoratore delle ore straordinarie maturate, pur mantenendo i limiti citati qui sopra.

Alleghiamo il regolamento ufficiale.

Il Segretario Provinciale NurSind

Andrea Gregori


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