Banca delle Ore

Cari colleghi, il Nursind ha richiesto più volte all’Azienda, l’apertura di una discussione sulla “Banca delle Ore” un istituto previsto anche dai CCNL precedenti all’attuale, ma mai considerato da nessuna Azienda. L’istituto è importante soprattutto per i lavoratori, ma… se ben strutturato

Per l’appunto la strutturazione data dall’Azienda attraverso una informativa ai sindacati dopo alcuni incontri, dove peraltro la stessa Azienda non è stata in grado di rispondere ai chiarimenti richiesti, ci pone nella situazione di non sostenere “a spada tratta” la Banca delle Ore, ma non vogliamo nemmeno opporci, in quanto riteniamo che ognuno di voi avute le dovute spiegazioni, anche da parte nostra, sia in grado di decidere se gli conviene o meno “Aderire”.

Cercherò sinteticamente di analizzare i vari punti critici, seguendo l’articolazione nel Regolamento, lasciando a voi l’impegno di leggerlo:

Art. 2 Adesione e recesso: 

L’adesione è volontaria, ossia nessuno vi può obbligare.

La revoca può essere formalizzata entro e non oltre il 15 novembre

Rinnovo automatico se non si invia il recesso

CRITICITA’: accesso e recesso sono rigidamente vincolati a una data e producono il loro effetto sull’annualità. Nulla di tutto questo è stato imposto dal CCNL

Art.3 Conto ore individuale:

La quantità di ore straordinarie che confluiranno nel Conto ore individuale saranno definite ogni anno in base alle adesioni

Le ore straordinarie prodotte in eccedenza alle ore determinate sul Conto ore Individuale, seguiranno l’attuale disciplina dello Straordinario.

CRITICITA’: Con la definizione preventiva ad inizio anno della quantità di ore da far confluire nel Conto Ore Individuale, viene sminuita la potenzialità di questo istituto, in quanto si definisce il potenziale limite massimo di ore straordinarie da poter inserire, ma che non corrisponderà alla reale quantità delle stesse utilizzate. Ciò si sarebbe potuto evitare se la quantità di ore da inserire avvenisse a consuntivo (fine anno) quando si conosce la reale quantità di straordinario prodotta.

Art. 4 Pagamento delle maggiorazioni:

Le maggiorazioni verranno liquidate mensilmente dal mese di Marzo con riferimento di contabilizzazione a Gennaio e così a seguire per tutti i mesi successivi (ad Aprile con riferimento a Febbraio e così via…)

CRITICITA’: In questo articolo bisogna distinguere tra chi svolge un servizio giornaliero dal lunedì al sabato, a cui normalmente viene attribuita la maggiorazione del 15% (per chi rientra in questo gruppo non ci sono particolari incognite) e chi svolge la sua attività su turni.

Per questi ultimi non ci è mai stato chiarito che percentuale di ore straordinarie prodotte saranno pagate al 50% piuttosto che al 30% o al 15% nonostante le numerose richieste e prese di posizione del nostro sindacato. Si è menzionato da parte dell’Azienda un “a maggior beneficio del lavoratore”, cosa che non hanno voluto mettere “nero su bianco”.

Art. 5 Modalità e tempistiche per la fruizione dei recuperi e/o per il pagamento

Il 15 Novembre di ogni anno il dipendente potrà scegliere tra due possibilità: 

  1. Farsi liquidare le ore prodotte e nel limite massimo del Conto ore Individuale, in tal caso entro Febbraio dell’anno successivo verrà effettuato il pagamento
  2. Non richiedere il pagamento, ed in tal caso il lavoratore avrà tempo sino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di accantonamento. Il recupero potrà avvenire a giornata intera o a ore. Sarà vincolato alle esigenze del servizio. Se al 31 dicembre dell’anno in cui si deve recuperare, residuano ore, le stesse verranno liquidate d’ufficio indicativamente entro Febbraio.

CRITICITA’: Su questo articolo vi invito a prestare PARTICOLARE ATTENZIONE. Ogni lavoratore deve avere ben chiaro le sue aspettative e la situazione del servizio in cui lavora. Solo per chiarire, porto un esempio: Se un dipendente non vuole assolutamente il pagamento dello straordinario e vuole recuperare, questa possibilità sarà garantita solo per lo specifico anno e poi la quota verrà liquidata senza possibilità di scelta. Non esiste nessun obbligo di recupero esiste solo la possibilità legata alle esigenze di servizio. Spero sia chiaro che le situazioni sono molteplici ed ogni lavoratore deve valutarle prima di decidere.

Art.6 Norme di prima applicazione

Solo per il 2024 la scadenza per l’adesione è fissata al 31 Gennaio 2025, dal 2025 si inizierà dal 15 Novembre.

Sperando di aver chiarito i punti “dolenti” se qualcuno avesse necessità di ulteriori chiarimenti o approfondimenti potete contattarmi al 3209633032 

Gheno Oscar 


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