Novità anche per quanto riguarda la legge 104:
Nello specifico:
Legge n. 104/1992 – art. 3 del D. Lgs. n. 105/2022: Il decreto 105 ha riformulato il comma 3 dell’art. 33 della legge n. 104/92, eliminando il principio “del referente unico dell’assistenza”: dal 13 agosto, infatti, viene stabilito che, per l’assistenza alla stessa persona con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, fermo restando il limite complessivo dei tre giorni, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro su richiesta.
Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 del D. Lgs n. 151/2001 – art. 2, comma 1, lett. n) del D. Lgs. n. 105/2022: L’art. 2, comma 1, lettera n), del D. Lgs n. 105/22 prevede che anche il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36 della L. 76/2016, possa fruire, al pari del coniuge convivente e della parte dell’unione civile, del congedo di cui all’art. 42 comma 5 del d. lgs. n. 151/2001.
Per ulteriori informazioni sul congedo di paternità: https://www.infermieristicamente.it/articolo/15941/svolta-storica-congedo-paternita-dopo-10-anni-c-e-l-ok-anche-per-i-dipendenti-pubblici-da-quando?fbclid=IwAR0uRrc4PypiViKSFEzDnUU-l0Us4GmO0alE5Sq0yEw7uN9_JBj_o65ZZi4#comments
Per ulteriori informazioni sulle modifiche alla legge 104: https://www.infermieristicamente.it/articolo/15925/cambia-la-legge-104-dal-requisito-della-convivenza-ai-permessi-condivisibili-da-quando-e-come