Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 ha modificato, in parte, il decreto legge n. 18/2020 convertito con legge 27/2020, introducendo:
- ulteriori complessive dodici giornate di permessi ex art. 33, comma 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- ulteriori quindici giorni di congedo per i genitori, per un periodo complessivo non superiore a trenta giorni da fruire nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nellescuole di ogni ordine e grado.
Si riportano, di seguito, le indicazioni per la fruizione delle predette giornate e del suddetto congedo, tenuto conto di quanto già in precedenza comunicato con note prot. n. 30062 del 20 marzo 2020 e prot. n. 34400 del 3 aprile 2020, e aggiornate alla luce delle nuove disposizioni:
Permessi retribuiti ex art. 24 del D.L. n. 18/2020 (incremento permessi ex art. 33, comma 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104 ) convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 e successivamente integrato dall’art. 73 del dl 34/2020
- I permessi, da una valutazione complessiva delle esigenze ricollegate ai vari servizi aziendali, potranno essere fruiti nell’arco temporale dal 26 maggio al 30 giugno 2020 da parte di coloro che già beneficiano dei permessi ex art. 33, comma 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- la concessione del permesso rimane comunque subordinata alla compatibilità con le esigenze organizzative dell’Azienda, e può comportare pertanto anche una concessione parziale di quanto richiesto;
- nella concessione deve essere data priorità ai dipendenti che fruiscono dei permessi per se stessi o per i figli;
- i permessi possono essere richiesti anche in modo frazionato;
- ogni dipendente potrà richiedere sino ad un massimo di 18 giorni di permesso (3 giorni per il mese di maggio e 3 giorni per il mese di giugno, previsti dall’art. 33, comma 3, della legge 104/1992, più gli ulteriori 12 giorni previsti dall’art. 24 del D.L. 18/2020, modificato dall’art. 73 del dl 34/2020). In caso di utilizzo di permessi ex legge n. 104/1992 per più assistiti, rimane ferma la concessione di un massimo n. 12 giorni di permesso ex predetto art. 24 come modificato dal dl 34/2020;
- per i dipendenti a part time verticale i 12 giorni concedibili sono riproporzionati come segue:
a) dipendenti che lavorano su 3 giorni alla settimana: concedibili 6 giorni di permesso ex art. 24 D.l. n. 18/2020, da sommare al giorno mensile di permesso ex art. 33, comma 3 della L n. 104/1992;
b) dipendenti che lavorano su 4 giorni alla settimana: concedibili 8 giorni di permesso ex art. 24 D.l. n. 18/2020, da sommare ai tre giorni mensili di permesso ex art. 33, comma 3 della L n. 104/1992; - per i dipendenti a part time orizzontale non è previsto alcun riproporzionamento;
- resta salvo il diritto del dipendente egli stesso disabile in situazione di gravità, certificato ai sensi della L n. 104/1992, di fruire del beneficio previsto dall’art. 24, comma 1 del D.l. n. 18/2020 anche ad ore.
Congedo straordinario ex art. 25 del D.L. n. 18/2020 (congedo per genitori con figli) convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 e successivamente modificato dall’art. 72 del dl 34/2020
A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per tutto il periodo della sospensione prevista, di fatto, fino alla chiusura dei predetti servizi e attività, è prevista la possibilità di richiede ulteriori 15 giorni di specifico congedo (30 giorni in tutto), alle seguenti condizioni:
- utilizzo continuativo o frazionato, di giornate intere, anche per genitori affidatari;
- periodo di utilizzo:
a) dal 5 marzo al 6 giugno 2020, per le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, ai sensidella Delibera di Giunta Regionale n. 491/2019,
b) dal 5 marzo al 30 giugno 2020 per le scuole dell’infanzia, ai sensi della Delibera di GiuntaRegionale n. 491/2019;
c) dal 5 marzo fino alla chiusura per i servizi educativi diversi dalle scuole dell’infanzia di cui allalettera precedente. - limite massimo di 30 giorni (per il cui computo si applicano le stesse modalità previste per il congedo parentale), anche in presenza di più figli;
- utilizzabile per figli di età non superiore ai 12 anni, da intendersi non ancora compiuti (il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità ex art. 4, comma 1, della legge n. 104/1992); in tal caso è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, con riconoscimento di contribuzione figurativa;
- utilizzabile per figli di minori di 16 anni; in tal caso non è riconosciuta alcuna indennità, nè vi è riconoscimento di contribuzione figurativa;
- utilizzo alternativo fra genitori, subordinatamente alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore;
- il congedo non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici (per es. congedo parentale, congedo per malattia figlio, ecc.) essendo di fatto la concessione del permesso collegata all’assenza dell’altro genitore dall’abitazione;
La concessione del congedo specifico in questione è alternativo rispetto alla corresponsione del bonus economico per servizi di baby-sitting, previsto per determinate categorie di dipendenti dal Decreto Legge n. 18/2020, bonus erogato dall’INPS tramite i suoi canali telematici.